Quando si avvia un’attività economica, è necessario seguire una serie di procedure e presentare la documentazione richiesta dal legislatore.
Per tutte le attività edilizie e commerciali è prevista la presentazione della SCIA, indispensabile per adempiere a tutti gli obblighi fiscali per avviare i lavori, nel primo caso, o per vendere online o offline, nel secondo.
In questo articolo vedremo che cos’è la SCIA, questo documento che semplifica le attività d’impresa sia dal punto di vista edilizio sia da quello commerciale, e quali sono i termini, le condizioni e i costi da affrontare per presentarla.
SCIA, cos’è e come funziona
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è un atto privato che consiste nella comunicazione di inizio attività da parte degli imprenditori agli organi competenti (il Comune di appartenenza). Ha lo scopo di semplificare e liberalizzare le attività di impresa, intese come attività economiche artigianali, commerciali o industriali, organizzate professionalmente per la produzione e lo scambio di beni e servizi. Qualunque soggetto (che sia un tecnico o un privato, a seconda dei casi) può presentare questa dichiarazione per iniziare, ampliare, ridurre, modificare o trasferire un’attività economica senza dover attendere il consenso degli organi competenti, che avranno un termine di tempo per effettuare le dovute verifiche sulla legittimità dell’attività.
La dichiarazione, ovviamente, va corredata da autocertificazioni con le quali l’imprenditore o il tecnico abilitato che ne fa le veci attesta la presenza di tutti i requisiti che consentono l’avvio dell’attività.
Con tale dichiarazione l’imprenditore segnalante si assume la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato; pertanto, qualsiasi dichiarazione mendace è perseguibile civilmente e penalmente.
Il legislatore ha esteso il raggio d’azione di questa procedura anche al settore edilizio, creando una normativa specifica.
SCIA, normativa e origini
Già nel 1990 il legislatore aveva offerto un’opportunità di semplificazione e liberalizzazione delle attività d’impresa.
Prima della SCIA, infatti, la legge n. 241 del 7 agosto 1990, all’articolo 19, introduceva la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività), con la quale si intendeva sostituire, con una dichiarazione da parte dell’interessato, “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge”.
Successivamente, tale legge fu sostituita con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122/2010), utilizzando la denominazione SCIA.
In parole povere, ogni atto di autorizzazione, richiesto per l’esercizio di un’attività produttiva (commerciale, artigianale o industriale), può essere sostituito dalla SCIA, purché per tali atti sia richiesta esclusivamente la verifica dei requisiti e dei presupposti che la normativa prevede per quel determinato settore.
Ad esempio, se per l’attività che un imprenditore intende svolgere è prevista esclusivamente la verifica dei requisiti di settore, è possibile presentare una semplice segnalazione di inizio attività. All’interno della segnalazione l’imprenditore deve dichiarare la conformità dei requisiti alla normativa del settore nel quale intende avviare l’attività, assumendosi le responsabilità di quanto dichiarato.
Sta poi agli organi competenti verificare la veridicità delle dichiarazioni, controllando la conformità dei requisiti.
SCIA edilizia: la normativa specifica
La SCIA edilizia permette ai titolari di immobili, o a chi li rappresenta, di realizzare interventi edilizi che abbiano un’entità limitata presentando una dichiarazione certificata di inizio attività senza attendere il permesso delle autorità.
In campo edilizio, si fa riferimento al D.P.R. 380/2001, il Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia (TUE), successivamente modificato dal D. Lgs del 25 novembre 2016, n. 222.
L’articolo 22 del TUE stabilisce per quali tipologie di interventi edilizi può essere presentata la SCIA. Vediamo quali sono:
- gli interventi di manutenzione, indicati all’articolo 3, comma 1, lettera b) e c) dello stesso testo, ovvero manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e risanamento delle parti strutturali dell’edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli elencati nell’articolo 10 dello stesso testo, al comma 1, lettera c). Parliamo, quindi, di interventi di edilizia leggera che non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o mutamenti della destinazione d'uso e, per quanto riguarda gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali, la modificazione della sagoma.
In sostanza, la normativa consente la presentazione della SCIA edilizia nei casi in cui gli interventi, seppur strutturali, non siano inclusi tra quelli subordinati al permesso di costruire e non comportino mutamenti delle volumetrie, ovvero che siano in “conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente” (art. 12, comma 1).
Esistono alcune ipotesi elencate nell’articolo 23 del TUE che prevedono la presentazione della cosiddetta “super SCIA” in sostituzione al permesso di costruire.
Per i casi in cui la SCIA sia presentata in ritardo, durante l’esecuzione dei lavori (SCIA tardiva) o a lavori ultimati (SCIA in sanatoria), sono previste delle sanzioni.
Verifica dei requisiti della SCIA
Una volta ricevuta tutta la documentazione, la Pubblica Amministrazione ha il compito di utilizzare tutti gli strumenti in suo possesso per avviare l’attività di controllo di quanto dichiarato.
Se viene accertata la mancanza dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività, la Pubblica Amministrazione ha il potere di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per perseguire, anche penalmente, il dichiarante.
Inoltre, deve provvedere a mettere in atto una serie di procedure per bloccare la prosecuzione dell’attività entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del modello SCIA. (Il decreto legge n.70, convertito in legge n. 106 del 12/07/2011, per il settore edilizio ha esteso tale termine a 30 giorni.)
Il vantaggio di questo tipo di istituto è che il controllo dei requisiti non ferma l’avvio dell’attività. In questo modo, se tutti i requisiti sono soddisfatti, l’imprenditore può proseguire l’attività senza interruzioni e inutili attese.
I requisiti oggetto di verifica sono di due tipi:
- requisiti soggettivi: morali e professionali dell’imprenditore;
- requisiti oggettivi (variabili in base al settore di pertinenza): urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, relativi alle attrezzature o ai locali aziendali, all’agibilità, alle destinazioni d’uso, ecc.
Chi ha titolo a presentare la SCIA
La normativa si limita a definire incluse in questa tipologia di dichiarazione tutte le attività commerciali il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge.
È con il Decreto Legislativo del 25/11/2016 n. 222 che il legislatore elenca, nella tabella A, le attività economiche per le quali è obbligatoria la presentazione del modello SCIA.
Ecco alcune delle principali attività economiche soggette a SCIA:
- attività produttive;
- attività artigianali;
- attività agricole;
- attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande;
- attività commerciali al dettaglio;
- attività commerciali online (compresi i temporary shop che superano i 30 giorni di apertura);
- attività edilizie;
- imprese di spedizioni;
- imprese di pulizie;
- attività di autorimessa;
- attività di intrattenimento e spettacolo;
- strutture ricettive;
- stabilimenti balneari;
- agenzie di varia natura.
Chi può presentare la SCIA
La SCIA può essere presentata autonomamente o attraverso un intermediario.
Gli imprenditori che desiderino procedere senza intermediari, avranno bisogno di:
- una PEC (posta elettronica certificata), il sistema di posta elettronica con valore legale, acquistabile presso qualunque provider;
- la firma digitale, una procedura informatica che permette di firmare in maniera digitale un documento.
Se invece l’imprenditore preferisce affidarsi a un intermediario, può rivolgersi a un professionista abilitato o a un’associazione di categoria.
Come presentare la SCIA
La presentazione della SCIA deve avvenire, esclusivamente in via telematica, al SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza o, nel caso della SCIA edilizia, al SUE, lo Sportello Unico per l’Edilizia.
Alcuni comuni potrebbero non essere ancora attrezzati per questo tipo di presentazione telematica; in tal caso, la presentazione deve avvenire manualmente presso il Comune di competenza o dove è ubicato l’immobile.
Lo sportello è raggiungibile attraverso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), impresainungiorno.gov.it. Una volta registrati, si può selezionare il Comune, la categoria commerciale di appartenenza e inserire tutta la documentazione richiesta, nonché avere accesso alla normativa pertinente.
Al termine della procedura, verrà rilasciato il modulo SCIA sul quale dovrà essere apposta la firma digitale.
A questo punto, l’ufficio competente ha 60 giorni (30 per la SCIA edilizia) per verificare la veridicità delle dichiarazioni e controllare tutti i requisiti. Qualora qualche documento mancasse o fosse incompleto potrebbe richiedere delle integrazioni o decidere di sospendere l’attività.
SCIA: quando serve
In sintesi, la SCIA serve:
- per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo delle parti strutturali degli edifici;
- per interventi di edilizia leggera non soggetti a permesso di costruire;
- iniziare, ampliare, ridurre, modificare o trasferire un’attività economica.
Sono comprese nelle attività economiche anche quelle atipiche che non prevedono l’utilizzo di un magazzino come il dropshipping o il print on demand.
Numero protocollo SCIA, dove si trova?
Una volta inviata tutta la documentazione, l’imprenditore (o chi ne fa le veci) riceverà un’e-mail di avvenuta consegna.
Successivamente, viene effettuato un controllo di completezza e correttezza dell’intera pratica e soltanto allora sarà inviato, sempre tramite posta certificata, il numero di protocollo.
Il protocollo rappresenta la conferma della consegna del documento e consente di iniziare immediatamente l’attività, senza attendere l’autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione.
Con il numero di protocollo è possibile anche controllare lo stato della propria pratica.
Ecco ad esempio come sarà indicata la SCIA di inizio attività commerciale di un ecommerce con partita IVA.
Costi SCIA
I costi di presentazione della SCIA sono molto variabili. Tasse, concessioni governative e bolli dipendono dal codice ATECO, ovvero dal tipo di attività che si intende avviare. A queste spese, inoltre, va aggiunta quella per la prestazione del professionista, qualora venga scelta questa modalità.
Utilizzando delle medie nazionali e considerata la variabilità degli importi possiamo preventivare una cifra indicativa che si aggira tra i 250€ e i 1000€, comprendendo anche la spesa per il professionista.
Quanto costa presentare una SCIA commerciale
Facendo un’analisi sommaria di mercato e ipotizzando che si voglia aprire un ecommerce con sede a Roma, potremmo preventivare:
- presentazione della SCIA da parte di un tecnico abilitato: 100€ circa;
- bolli e tasse: 200€ circa.
Come anticipato, questo costo è estremamente variabile anche in base al luogo in cui si presenta la domanda, quindi questa stima va considerata come una semplice indicazione. Spesso il costo è anche integrato direttamente dal commercialista stesso, nel caso in cui l’avvio dell’attività corrisponda con l’apertura di una nuova Partita IVA di cui ha il mandato.
Quanto costa presentare una SCIA edilizia
Anche i costi da sostenere per una SCIA edilizia sono condizionati dalla parcella del tecnico e soprattutto dalle imposte locali, che variano da zona a zona.
In linea di massima gli importi possono variare da 250€ a 1000€, dove 250€ sono solo i diritti di istruttoria. A tale cifra va sommata la parcella del tecnico che dovrà occuparsi dell’intera pratica con la redazione di un computo metrico estimativo e di una relazione asseverata.
SCIA: conclusioni
In questo articolo abbiamo visto cos’è la SCIA, qual è la normativa di riferimento, come funziona, chi deve presentarla e perché, cercando di fare una panoramica sulle procedure da adottare e concludendo con un tentativo di quantificazione dei costi da sostenere per l’apertura di un ecommerce.
Conoscere con precisione quali sono tutti gli adempimenti legali, dall’IVA per l’ecommerce ai regimi per vendere all’estero, è il primo passo per addentrarsi in questo mondo ed evitare brutte sorprese.
Per concludere, possiamo dire che l’avvio di un’attività commerciale può essere molto complessa sotto certi punti di vista, ma non c’è da disperare, perché in questi ultimi anni la tecnologia sta semplificando di molto le procedure e pian piano anche le amministrazioni più piccole si stanno adeguando.
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SCIA: domande frequenti
Cos'è la SCIA?
La SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è un atto privato, ovvero una denuncia di inizio attività da parte di un imprenditore agli organi competenti, che avranno poi un termine di tempo per effettuare le dovute verifiche sulla legittimità dell’attività.
Chi ha titolo a presentare la SCIA?
La SCIA può essere presentata autonomamente oppure attraverso l’intervento di un professionista abilitato.
A cosa serve la SCIA?
La SCIA ha lo scopo di semplificare e liberalizzare le attività di impresa avviando l’attività senza attendere il consenso degli organi competenti, che potranno verificare il possesso dei requisiti necessari entro il termine di 60 o 30 giorni, a seconda dei casi.
Quanto costa presentare la SCIA?
Il costo della SCIA è molto variabile: dipende dalla tipologia di attività che si intende avviare, dalle tasse locali e dall’importo previsto per l’eventuale professionista che si occupa della presentazione della pratica. In linea di massima, può variare dai 250€ ai 1000€.
Chi deve presentare la SCIA?
È tenuto a presentare la SCIA chi intende iniziare, ampliare, ridurre, modificare o trasferire un’attività economica commerciale o intende avviare alcune tipologie di interventi edilizi senza attendere le concessioni dell’autorità competente.